Statuto

Art. 1

Si costituisce in Marina di Massa il Circolo della Vela con la seguente denominazione:

“CIRCOLO DELLA VELA MARINA DI MASSA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”

con lo scopo di dar vita alle aspirazioni sportive di tutti coloro che desiderano dedicarsi alla vela ed agli sport nautici in genere con particolare riguardo ai corsi propedeutici secondo le normative e le direttive della Federazione Italiana Vela e del C.O.N.I. che integralmente vengono accettate.

Art. 1bis

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svol gere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della vela e degli sport del mare in genere. Nelle proprie sedi esistendone i presupposti potrà svolgere attività ricreativa in favore dei proprisoci ivi compresa, se del caso, la gestione di punti di ristoro. 

Art. 2

L’Associazione non ha fini politici né di lucro. Nessun Socio può ottenere vantaggi pa trimoniali dal suo status di Socio ed è fatto divieto di distribuzione anche indiretta di utili o di avanzi di gestione nonché di fondi di riserva o capitali.

Art. 3

Le discipline che regolano le varie sezioni nautiche del Circolo sono quelle delle rispettive Federazioni sportive aderenti al C.O.N.I.

Art. 4

Il Circolo ha sede in Marina di Massa Viale A. Vespucci 84 e la succursale presso la ex Colonia Ugo Pisa e il suo patrimonio sociale è costituito dagli impianti, mobili ed arredi, attrezzi ed imbarcazioni intestati a suo nome, da riconoscimenti e da lasciti, da attivi di bilancio e quant’altro venisse acquistato con il fondo sociale.

Art. 5

La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 6

Il Circolo ha una bandiera rappresentata da un guidone e i colori sono il verde e il rosso.

Art. 7

I Soci si dividono nelle seguenti categorie: 
A) SOCI ORDINARI tutti coloro che, a loro richiesta scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo a far parte del Circolo
B) SOCI FONDATORI gli intervenuti all’atto costitutivo 
C) SOCI BENEMERITI tutti coloro che per particolari benemerenze a favore del Circolo saranno nominati tali con voto deliberante del Consiglio Direttivo
D) SOCI ONORARI coloro che aderirono con contribuzioni eccezionali e a fondo perduto alla formazione ed allo sviluppo del patrimonio del Circolo e saranno nominati tali con voto deliberante unanime del Consiglio Direttivo
E) JUNIORES tutti i giovani sotto i sedici anni

Art. 8

Chiunque voglia far parte del Circolo deve presentare domanda di ammissione con la firma di presentazione di almeno tre Soci. La domanda verrà esaminata dal Consiglio Direttivo il quale dovrà decidere sull’ accettazione di essa.

Art. 9

Il Socio potrà dimettersi mediante invio al Consiglio Direttivo di lettera raccomandata. 
Il Socio s’intende tacitamente dimesso quando è moroso di oltre sessanta giorni dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa o di una delle quote stabilite dal Consiglio Direttivo per prestazioni varie. In tali casi il Consiglio Direttivo notificherà al Socio moroso con lettera raccomandata la decisione che per tali motivi s’intende dimesso a tutti gli effetti.

Art. 10

Il Socio non potrà mai avere diritto di reclamare il risarcimento dei danni al Circolo per incidenti che possono accadergli nell’ambito della sede sociale e sue pertinenze, durante lo svolgimento di attività sportive o facendo uso di attrezzature sociali.

Art. 11

L’iscrizione e la quota sociale non sono trasferibili a terzi salvo il caso di successione (mortis causa) e comunque tra genitori e figli.

Art. 12

I soci in regola con le quote sociali hanno diritto a:
A) frequentare i locali sociali 
B) praticare gli sport usufruendo degli impianti e delle attrezzature sociali 
C) partecipare alle manifestazioni sportive organizzate dal Circolo
D) presentare aspiranti Soci
E) presentare reclami e proposte al Consiglio Direttivo.
F) partecipare alle attività connesse

Art. 13

I Soci Ordinari, Fondatori, Benemeriti e Onorari in regola con le quote sociali hanno diritto di partecipare all’Assemblea e di esprimere il loro voto.
Per assumere cariche che dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo fossero loro conferite sono necessari almeno quattro anni di appartenenza al Circolo. 
Costituisce motivo di ineleggibilità e di decadenza il verificarsi di Conflitto di interessi.
Sono assimilati ai Soci Ordinari con esclusione al diritto di voto, i tesserati tramite il Circolo stesso, AD ENTE NAZIONALE A FINALITA’ ASSISTENZIALI, RICREATIVE , CULTURALI E SPORTIVE ai sensi dell’art.2 comma 4, legge 524/74 cui il Circolo è affiliato per l’anno di riferimento in corso. Il Socio partecipante All’Assem-
blea potrà votare anche per delega di altri Soci Fondatori, Ordinari, Benemeriti e Onorari ma non potrà avvalersi di oltre una delega. 

Art 14

I Soci hanno il dovere:

  • di osservare lo statuto sociale, di rispettare il regolamento interno e tutte le disposizioni emesse dagli Organi Direttivi
  • di pagare puntualmente le quote sociali e le eventuali altre quote fissate dal Consiglio Direttivo per prestazioni ricevute nell’ambito delle attività istituzionali svolte
  • di partecipare a competizioni sportive solo in nome del Circolo a prescindere dall’Associazione presso di cui è ormeggiata l’imbarcazione
  • di risarcire i danni che comunque dovesse arrecare al patrimonio sociale ed alle attrezzature di altri Soci in deposito fiduciario nei locali del Circolo.

Art. 15

 

Gli organi del Circolo sono:
- L’Assemblea ordinaria e straordinaria
- Il Consiglio Direttivo
- Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 16

L’ASSEMBLEA ORDINARIA si raduna annualmente entro il 31 Maggio nella sede del Circolo per discutere e deliberare sull’ordine del giorno che sarà comunicato ai soci aventi diritto al voto almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione da effettuarsi per lettera e/o con affissione nelle bacheche delle sedi.

L’Assemblea è valida in prima convocazione quando i partecipanti costituiscono almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti e rappresentati per delega.

L’ASSEMBLEA ORDINARIA con voto di maggioranza nomina il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e approva il bilancio.

L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA modifica lo Statuto, delibera sullo scioglimento dell’Associazione e decide su tutti gli argomenti presentati dal Consiglio Direttivo e che non siano di competenza dell’Assemblea Ordinaria. 

L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA delibera validamente quanto stabilito per l’As-
semblea Ordinaria, salvo la maggioranza particolare richiesta dall’Art.21.
L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA può essere convocata in qualsiasi momento lo richieda la metà più uno dei Soci ordinari, Benemeriti e Onorari in regola con le quote sociali ed il Presidente su delibera del Consiglio Direttivo. La convocazione deve essere fatta secondo le formalità e i termini stabiliti per la convocazione dell’As-
semblea Ordinaria.

Art. 17

Il Circolo è amministrato e diretto da un Consiglio Direttivo nominato dalla maggioranza dei Soci aventi diritto a partecipare all’Assemblea. Il Consiglio è composto di sette membri tra i quali sono eletti il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.
E’ facoltà del Consiglio di affidare temporaneamente incarichi speciali ai Soci ritenuti particolarmente idonei. E’ pure facoltà del Consiglio nominare tra i Soci tre Probiviri, ai quali è demandato l’incarico di mantenere al Circolo l’ordine e la disciplina e di censurare eventuali comportamenti disdicevoli dei Soci.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni in concomitanza con il “quadriennio Olimpico” e i suoi componenti sono rieleggibili, in caso di venuta meno di alcuni membri del Consiglio Direttivo si procede per cooptazione secondo l’ordine di votazione. 
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo verranno adottate a maggioranza ed in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario e messo a disposizione dei soci dietro esplicita richiesta scritta. Rientra nei compiti del Consiglio Direttivo istituire
il regolamento, modificarlo, convocare le Assemblee e deliberare sulle domande di ammissione a Socio del Circolo.
Il Consiglio deve essere convocato dal Presidente almeno due volte l’anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente stesso o la maggioranza dei componenti il Consiglio medesimo. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Circolo, ha la firma negli
atti e nei provvedimenti con potere di delega ad uno dei membri del Consiglio escluse tutte le operazioni di cassa e di banca che dovranno portare la firma congiunta di almeno due dei membri del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo ha il dovere di tenere contabilità separate per le attività “connesse” secondo la legge e in forma semplificata per le attività istituzionali. A fine di ogni esercizio - 31 Dicembre di ogni anno - il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di redigere i due
bilanci relativi alle due contabilità separate ed un bilancio “consolidato” che verrà vistato dai Revisori dei Conti, discusso e approvato dall’Assemblea Ordinaria entro il citato 31 Maggio.
A norma della legge n° 675 del 96 in materia di “riservatezza” i dati forniti al Circolo dai singoli Soci possono essere utilizzati unicamente ad uso interno del Circolo stesso, salvo consenso scritto. 

Art. 18

Il Consiglio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri titolari e due supplenti eletti dall’Assemblea ordinaria dei Soci. Il Consiglio dei Revisori ha il dovere di verificare le contabilità e dovrà esprimere il proprio parere sui bilanci annuali del Circolo, vistandoli.
Qualora uno dei Revisori non partecipa a più di due riunioni per la discussione dei bilanci senza una valida giustificazione verrà considerato automaticamente dimissionario e l’incarico sarà assegnato al primo Revisore supplente.

Art. 19

I Soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:

A) dimissioni volontarie
B) morosità protrattasi oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa con comunicazione per lettera raccomandata.
C) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute deplorevoli entro e fuori del Circolo o che, con sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
D) scioglimento a norma dell’art. 21 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera C) assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con il Socio interessato con una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea, che dovrà essere convocata entro
trenta giorni dall’emissione del provvedimento di radiazione. Il socio non potrà partecipare alla vita sociale. Il Socio radiato non potrà più essere riammesso. Qualora l’Assemblea non ratifichi il provvedimento di radiazione il Socio sarà riammesso alla vita associativa senza possibilità di chiedere danno alcuno.

Art. 20

Clausola compromissoria. Tutte le controversie insorgenti tra il Circolo ed i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale secondo le regole previste dalla F.I.V. L’eventuale ricorso da parte dei Soci ad altre Autorità prima dello svolgimento della procedura anzidetta secondo le regole previste dalla F.I.V aziona automaticamente la radiazione con riferimento al comma C) dell’art.19

Art. 21

Qualora si verifichi una crisi ritenuta grave ed insanabile per l’esistenza dell’Associazione, il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti o la metà più uno dei Soci ordinari, benemeriti, onorari e fondatori, in regola con le quote sociali, può convocare l’Assem-
blea straordinaria e deliberare sullo scioglimento dell’Associazione.
La delibera in tal senso è valida in seconda convocazione con voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Art. 22

Deliberato lo scioglimento l’Associazione viene messa in liquidazione e l’eventuale residuo sarà elargito a favore di associazioni sportive dilettantistiche che perseguono finalità sportive.

Art. 23

Per quanto non previsto dal presente Statuto l’Associazione fa riferimento alle norme statutarie della Federazione Italiana Vela e in mancanza, alle norme del Codice Civile.